La legge 194 del 1978 è il testo che in Italia regola l'interruzione volontaria di gravidanza. A quasi cinquant'anni dalla sua approvazione resta il riferimento normativo su cui si misurano l'accesso ai servizi, l'obiezione di coscienza e le differenze che esistono tra una regione e l'altra. Vediamo cosa dice la legge, come funziona nella pratica e dove trovare informazioni verificate e aggiornate man mano che cambia il quadro normativo o i dati ufficiali.
Cosa stabilisce la legge 194
Prima del 1978 l'aborto era un reato: il codice Rocco del 1930 lo considerava un delitto contro l'integrità della stirpe, punito con il carcere. Le stime dell'epoca parlano di oltre un milione di aborti clandestini l'anno, con migliaia di decessi legati a pratiche non sicure. La legge 194 nasce da un percorso parlamentare di circa due anni, in un contesto segnato dalle mobilitazioni femministe e dalla nascita dei primi movimenti antiabortisti italiani.
L'articolo 1 fissa il quadro generale: lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e tutela la vita umana dal suo inizio, ma stabilisce anche che l'interruzione di gravidanza non deve essere usata come strumento di controllo delle nascite. È un punto importante da chiarire: la legge 194 non sancisce un diritto di autodeterminazione assoluto sulla gravidanza, ma regolamenta i casi specifici in cui l'IVG non costituisce reato. Secondo Medici del mondo, l'impianto generale della legge purtroppo non garantisce il diritto alla autodeterminazione della persona.
- Nei primi 90 giorni, l'interruzione è consentita quando la prosecuzione della gravidanza comporterebbe un pericolo per la salute fisica o psichica della persona, in relazione alle sue condizioni di salute, economiche, sociali o familiari, oppure alle circostanze del concepimento o a previsioni di malformazioni del feto.
- Oltre i 90 giorni, l'interruzione è ammessa solo in caso di grave pericolo per la vita della persona o di patologie del feto che comportino un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica.
- Quando lo sviluppo del feto è tale da permettere la sopravvivenza al di fuori dell'utero, l'interruzione della gravidanza è ammessa solo se la vita della persona gravida è in grave pericolo.
Percorsi previsti: consultorio, struttura sanitaria, certificazioni
L'articolo 2 assegna ai consultori familiari un ruolo centrale: informano sui diritti e sui servizi disponibili e, quando la richiesta di IVG nasce da difficoltà economiche, sociali o familiari, lavorano insieme alla persona per valutare le possibili soluzioni, senza che questo si traduca in un ostacolo alla scelta.
Per accedere all'IVG entro i 90 giorni, la persona si rivolge a un consultorio pubblico, a una struttura socio-sanitaria autorizzata dalla regione o al proprio medico/a di fiducia, che può essere quello/a di base: da dicembre 2023 questa possibilità è stata esplicitamente confermata, dopo anni in cui alcune strutture continuavano a non riconoscerla. Chi riceve la richiesta rilascia un certificato che attesta la volontà della persona di interrompere la gravidanza.
Se le condizioni indicano urgenza, il/la medico/a che rilascia il documento a dover attestare l'urgenza mediante un certificato di urgenza. In assenza di urgenza, la legge prevede un periodo di attesa di 7 giorni prima di poter procedere. Questa attesa obbligatoria è oggetto di critiche da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e degli organismi internazionali per i diritti umani, che la considerano una barriera non necessaria e una possibile fonte di sofferenza aggiuntiva, non giustificata da ragioni cliniche.
Tempi e tutele: privacy, minori, consenso informato
Il consenso informato è un principio cardine dell'intero percorso: la persona deve poter scegliere, quando non ci sono controindicazioni cliniche, tra metodica farmacologica e chirurgica, ed essere informata con chiarezza su tempi, effetti e alternative. Quanto più la scelta arriva presto rispetto all'età gestazionale, tanto minori sono i rischi legati alla procedura, e i ritardi non necessari incidono negativamente su ansia e stress.
Per le persone minorenni, l'articolo 12 prevede in linea generale l'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Quando questo assenso manca, o i genitori esprimono pareri difformi, o esistono motivi seri che sconsigliano di consultarli, la minorenne può rivolgersi comunque a un consultorio, a una struttura socio-sanitaria o a un medico di fiducia. Chi la riceve trasmette entro 7 giorni una relazione al giudice tutelare, che entro 5 giorni, ascoltata la persona minorenne e tenuto conto della sua volontà, può autorizzarla a decidere autonomamente. In caso di urgenza clinica, il medico può procedere anche senza attendere l'autorizzazione del giudice tutelare.
Obiezione di coscienza: cosa significa e cosa non significa
L'articolo 9 riconosce al personale sanitario la possibilità di dichiararsi obiettore di coscienza, esonerandosi dalle procedure dirette a determinare l'interruzione di gravidanza. Questo diritto ha però confini precisi, spesso poco conosciuti. Il personale obiettore resta comunque tenuto all'assistenza prima e dopo l'intervento, incluso il rilascio del certificato necessario per accedere all'IVG. L'obiezione non può essere invocata quando l'intervento del singolo medico è indispensabile per salvare la vita della persona in pericolo imminente. E non è ammessa l'obiezione "di struttura": ospedali e case di cura autorizzate devono comunque garantire il servizio, anche attraverso la mobilità del personale.
Nella pratica, però, i tassi di obiezione restano alti e molto diversi da regione a regione. Secondo l'ultima relazione del Ministero della Salute presentata nel 2026 con dati del 2023, si dichiara obiettore il 57,1% dei ginecologi e delle ginecologhe a livello nazionale, con punte del 91,7% in Molise e dell'78,6% in Sicilia, contro il 25% della Valle d'Aosta. Proprio la Sicilia ha introdotto nel 2025 una legge regionale che obbliga le aziende sanitarie ad assumere personale non obiettore dove necessario, un intervento diretto a colmare un divario che il Ministero stesso registra da anni. Su questo fronte opera anche L.A.I.G.A., l'associazione di ginecologhe e ginecologi non obiettori nata nel 2008 per sostenere chi applica quotidianamente la legge 194 e per mappare i servizi disponibili sul territorio.
Differenze territoriali: cosa cambia di fatto
La legge è unica su tutto il territorio nazionale, ma il suo funzionamento concreto varia molto da regione a regione, e non solo per l'obiezione di coscienza. Anche il ruolo dei consultori nel rilascio dei certificati oscilla in modo significativo: a livello nazionale la media è del 45,6%, ma in alcune regioni il dato scende sotto il 20%, con conseguente concentrazione della domanda sulle strutture ospedaliere, spesso più esposte a tassi di obiezione elevati.
Le differenze riguardano anche l'accesso ai farmaci per l'IVG farmacologica varia molto tra le regioni la percentuale di utilizzo della metodica farmacologica e la media nazionale rimane bassa al 59,4% rispetto a percentuali molto più alte nei paesi come la Francia, Regno Unito e paesi scandinavi. Inoltre solo in 2 regioni (lazio, emilia-romagna) la IVG farmacologica è decentralizzata a livello dei consultori ed è possibile la somministrazione a casa della seconda pillola (misoprostolo). La disponibilità di punti IVG rispetto alla popolazione femminile in età fertile e la trasparenza dei dati stessi è problematica. La quasi totalità delle regioni non pubblica dati aperti e disaggregati per struttura sull'obiezione di coscienza, citando ragioni di privacy: una scelta che rende più difficile, per chi cerca un servizio, sapere in anticipo dove può effettivamente accedervi. Questo scarto tra ciò che la norma prevede e ciò che accade nei territori è uno dei temi su cui Medici del Mondo lavora da anni, attraverso ricerca sul campo.
Risorse e supporto: dove trovare informazioni affidabili
Purtroppo i dati aggiornati sull'applicazione della legge 194 sull’IVG che dovrebbero arrivare dalla relazione annuale del Ministero della Salute con i dati su numero di IVG, tassi di obiezione di coscienza, tempi di attesa e distribuzione dei servizi sul territorio non sono dati aggiornati, ma attualmente fermi al 2023 e aggregati per regione. Questo crea problemi nell’analisi della situazione e limita un intervento a sostegno del diritto all’autodeterminazione della persona.
Per orientarsi tra le strutture che effettuano l'IVG segnaliamo:
- la mappa dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) pubblicata sul sito di Epicentro, con i dati aggiornati annualmente delle IVG per regione e con i contatti dei punti IVG sul territorio.
- la mappa nazionale aggiornata dal basso di LAIGA
- la mappa di Obiezione Respinta
Per un inquadramento più ampio, leggi l’approfondimento su salute sessuale e riproduttiva, diritti e servizi disponibili in Italia.
